Art. 1.
(Definizione).

      1. Sono discipline del benessere le attività che consentono alla persona il miglioramento della qualità della vita e l'armonizzazione con l'ambiente.
      2. Ai fini della presente legge, sono discipline del benessere lo shiatsu, lo yoga, la riflessologia plantare, il reiki, la consulenza nutrizionale nonché quelle individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e).